Statuti MEDCAN
Articolo 1 Nome e sede
- Con la denominazione Medical Cannabis associazione Switzerland (MEDCAN) esiste associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, con sede legale in Kalkbreitestrasse 6, 8003 Zurigo.
Art. 2 Lo scopo associazione è
- L' associazione si propone di promuovere l'uso medico della cannabis.
- L' associazione si occupa principalmente di fornire consulenza ai pazienti e di rappresentarli presso politici, aziende ed enti governativi.
- L' associazione si propone di riportare alla legalità, attraverso le sue attività, le persone che per motivi di salute dipendono da trattamenti con cannabinoidi.
- L' associazione sostiene la creazione, la concettualizzazione e la gestione dei Medical Cannabis Social Club (organizzazioni di auto-aiuto dei pazienti).
- L' associazione non persegue scopi commerciali e non cerca di trarre profitto.
- L' associazione è politicamente e religiosamente neutrale.
Articolo 3 Mezzi
Per perseguire lo scopo associazione , l' associazione dispone dei seguenti mezzi:
- Quote associative
- Donazioni e contributi di ogni genere
- Proventi degli eventi
Articolo 4 Membri
- Possono essere soci persone fisiche o giuridiche che condividono lo scopo associazione .
- Sono soci attivi con diritto di voto le persone fisiche che usufruiscono dei servizi e delle strutture associazione .
- La qualifica di socio onorario può essere conferita dall'assemblea generale su raccomandazione del consiglio direttivo a persone che abbiano apportato un contributo speciale associazione .
- I soci sostenitori con diritto di voto pagano una quota annuale almeno pari a quella dei soci attivi.
- Le domande di ammissione devono essere indirizzate al consiglio direttivo, che decide in merito all'ammissione.
Articolo 5 Cessazione dell'appartenenza
L'iscrizione scade
- nel caso di persone fisiche, per dimissioni, esclusione o decesso.
- Nel caso delle persone giuridiche, ciò avviene attraverso il recesso, l'esclusione o lo scioglimento della persona giuridica.
Articolo 6 Ritiro ed espulsione
- L'iscrizione associazione può essere disdetta in qualsiasi momento. È previsto il pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso.
- Un membro può essere espulso dal consiglio in qualsiasi momento, indicandone i motivi.
- Se un socio non paga la quota associativa nonostante due solleciti, può essere espulso associazione dal consiglio direttivo.
Art. 7 Organi associazione
Gli organi associazione sono:
- Il consiglio
- L'assemblea generale
Articolo 8 L'Assemblea Generale
- L'Assemblea Generale è l'organo supremo associazione . Viene convocata ordinariamente dal Consiglio Direttivo una volta all'anno nel primo trimestre.
- L'invito deve essere redatto in forma scritta e inviato ai soci almeno due settimane prima della riunione; fa fede la data del timbro postale.
- Le proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al consiglio di amministrazione almeno 4 settimane prima dell'assemblea generale.
- All'invito devono essere allegati gli argomenti all'ordine del giorno e i documenti relativi agli affari da discutere.
L'assemblea generale ha i seguenti poteri:
- Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- Approvazione del bilancio annuale del Consiglio di Amministrazione
- Accettazione del bilancio e approvazione del bilancio annuale
- Scarico del Consiglio Esecutivo
- Elezione del Presidente e del resto del Consiglio
- Riconoscimento del bilancio annuale
- Riconoscimento del programma di attività
- Decisione sulle mozioni del consiglio e dei membri
- Modifica dello statuto
- Ogni assemblea generale dei soci regolarmente convocata è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- I soci approvano le deliberazioni a maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti nulli non vengono conteggiati. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
- Deve essere redatto almeno un verbale delle decisioni prese.
Articolo 9 Il Consiglio di Amministrazione
- Il consiglio è composto da almeno 3 e al massimo 7 persone.
- Il Consiglio Direttivo gestisce gli affari correnti associazione e la rappresenta all'esterno. Prepara gli affari per l'assemblea generale e li sottopone a eventuali delibere. Ogni anno presenta all'assemblea generale per l'approvazione un rapporto sulle attività e il bilancio annuale e informa i soci sulle entrate e le spese preventivate per l'anno in corso.
- Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri che non sono attribuiti ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
- Il consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri aventi diritto di voto eletti dall'assemblea generale per un mandato di 4 anni per i seguenti dipartimenti:
- Consiglio di amministrazione, Vicepresidenti, Finanza, Dipartimento attuariale
- Il consiglio di amministrazione, ad eccezione del comitato esecutivo, si costituisce autonomamente.
- I membri del consiglio di amministrazione lavorano generalmente su base volontaria e hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- Il consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari. Qualsiasi membro del consiglio può richiederne la convocazione, indicandone i motivi.
Articolo 11 Autorità di firma
Il consiglio di amministrazione regolamenta il potere di firma di due persone.
Articolo 12 Responsabilità
Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il associazione associazione . È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Articolo 13 Scioglimento associazione
- Lo scioglimento delle associazione può essere deliberato con delibera dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria e può essere effettuato con la maggioranza del 51 per cento dei soci presenti.
- Allo scioglimento associazione , associazione patrimonio sarà devoluto a un'organizzazione esente da imposte che persegue lo stesso scopo o uno scopo simile. È vietata la distribuzione del patrimonio associazione tra i suoi soci.
Articolo 14 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea dei soci il 14 aprile 2018 ed è entrato in vigore in tale data.
- Data e luogo: Zurigo, 14 aprile 2018
- Il Presidente: Franziska Quadri
- Il verbalizzante: Fortunat Heuss